La Cassazione, con l’ordinanza n. 12966/2026, ha chiarito che, in tema di compravendita immobiliare, l’azione risarcitoria proposta dall’acquirente ai sensi dell’art. 1494 c.c. può estendersi a tutti i danni derivanti dai vizi del bene, compresi quelli connessi alla mancata o parziale utilizzazione dell’immobile e al suo deprezzamento, e può essere esercitata anche in alternativa o in cumulo con le azioni di risoluzione o di riduzione del prezzo.

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