Necessità CTU Collegiale. Cassazione Ordinanza 7577/2026

La Suprema Corte ha affermato che l’art. 15 della legge c.d. Gelli-Bianco, nella parte in cui rileva la necessità che in materia di responsabilità sanitaria la consulenza tecnica sia espletata da un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e da uno o più specialisti, impone al giudice di adeguarsi a tale previsione e di nominare sempre un collegio scegliendo i componenti negli albi ufficiali, essendo la sua formulazione assai chiara nel porre l’accento sulla necessità di prestare grande attenzione ai requisiti che possano maggiormente garantire l’obiettivo, tanto delicato e importante per gli interessi in gioco quanto spesso assai difficile da raggiungere, di ricostruzione delle cause degli eventi lesivi legati ai trattamenti sanitari.

Il suddetto art. 15 è volto a introdurre una cogente indicazione del legislatore, segnatamente consistente nell’imposizione del requisito della “collegialità qualificata” dell’apporto tecnico nella materia della responsabilità sanitaria; una “collegialità qualificata” (resa attraverso la congiunta e necessaria partecipazione dei rappresentanti del sapere medico-legale e di quello medico-specialistico nella materia trattata) destinata a tradurre una specifica valutazione, predeterminata del legislatore, di irriducibile incompiutezza degli accertamenti istruttori, ove espletati in difformità ai requisiti che l’art. 15 impone. Tale predeterminata valutazione del legislatore è dunque destinata ad anteporsi a quella che (in punto di fatto, ossia in ordine alla sufficienza e rilevanza degli elementi e dei mezzi istruttori da acquisire) risulta di regola affidata al giudice del merito.

La mancata osservanza del requisito della necessaria “collegialità qualificata” della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisce causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa; una nullità conseguente alla violazione di una norma processuale non derogabile, tale dovendo considerarsi quella disposta dall’art. 15, comma 1, della legge n. 24 del 2017 e, come tale, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Nessuna rivalsa senza colpa grave riconosciuta in capo al sanitario. Cass. 9949/2026

Nuova Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 17 aprile 2026 n. 9949
Con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione chiarisce la portata dell’art. 9 della l. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) nei rapporti interni tra struttura sanitaria e sanitario.
Il punto centrale della decisione riguarda la delimitazione dell’azione di rivalsa della struttura, subordinata al dolo o alla colpa grave del professionista, anche quando questi operi in regime libero-professionale e in presenza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente.
La Corte ribadisce con nettezza la natura speciale e assorbente dell’art. 9 della Legge 24, ritenuto disciplina esclusiva del rapporto interno, prevalente sia sulle regole codicistiche del regresso tra condebitori solidali sia sulle pattuizioni contrattuali di manleva. Ne deriva una significativa compressione dell’autonomia negoziale, giustificata dalla funzione pubblicistica della normativa, volta a bilanciare il rischio organizzativo della struttura con la posizione del sanitario.
Secondo la Cassazione, l’ausiliarietà del medico ex art. 1228 c.c. sussiste ogniqualvolta la prestazione sia resa mediante l’organizzazione della struttura, indipendentemente dalla pluralità dei rapporti contrattuali. Tale impostazione rafforza il modello della responsabilità della struttura sanitaria.
La decisione affronta inoltre il tema processuale dell’omessa pronuncia, valorizzando la figura del rigetto implicito, ravvisabile quando la soluzione adottata sia logicamente incompatibile con le tesi non esaminate.
Quanto alla nozione di colpa grave, la Corte conferma un orientamento restrittivo, richiedendo una deviazione eccezionale e inescusabile dagli standard professionali, escludendone l’operatività “in presenza di meri profili di colpa professionale, atteso che la nozione di colpa grave non coincide con qualsiasi scostamento dalle regole dell’arte, ma richiede una valutazione qualificata della condotta, tale da evidenziare un grado di negligenza, imprudenza o imperizia eccedente l’ordinaria colpa professionale”. Altrimenti, ogni “malpractice”, consentirebbe la rivalsa
In definitiva, l’ordinanza in commento, consolida un indirizzo volto a limitare l’azione di regresso, con evidenti implicazioni sistemiche in termini di allocazione del rischio e sostenibilità del contenzioso sanitario.

Consenso Informato e diritto all’autodeterminazione – Corte Appello Napoli 6159/2025

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6159/2025, torna sul rapporto tra consenso informato, diritto all’autodeterminazione e danno risarcibile. La decisione ribadisce un principio rilevante in materia di responsabilità medica: anche quando si contesta un’informazione incompleta o generica, il risarcimento per lesione dell’autodeterminazione non consegue automaticamente. Il paziente — o, come nel caso esaminato, i suoi eredi — deve provare i pregiudizi diversi dal danno alla salute, quali la sofferenza soggettiva o la concreta compressione della libertà di scegliere consapevolmente se sottoporsi al trattamento sanitario.

Responsabilità sanitaria: la Cassazione chiarisce un punto decisivo (Ordinanza n. 760/2026)

Quando un paziente subisce un danno alla salute, la realtà clinica raramente è lineare.
Spesso si intrecciano condizioni pregresse, fragilità individuali e – talvolta – errori o omissioni nell’intervento sanitario.

Per anni, in sede giudiziaria, si è assistito a una linea difensiva ricorrente:
sostenere che il paziente fosse già compromesso, e che l’esito negativo sarebbe comunque sopraggiunto.

Una tesi suggestiva, ma non sempre giuridicamente sostenibile.

Con l’ordinanza n. 760 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione interviene con chiarezza, riaffermando un principio di grande rilievo:

👉 la presenza di patologie pregresse non esclude, di per sé, la responsabilità sanitaria.

Ciò che conta, sul piano giuridico, è altro:
verificare se la condotta dei sanitari abbia inciso – anche solo in parte – sul peggioramento delle condizioni del paziente o sulla perdita di concrete possibilità di un esito migliore.

In altri termini, il diritto non si ferma alla condizione iniziale del paziente, ma guarda all’effetto della condotta:

se vi è stato un aggravamento evitabile;

se sono state perse chance di guarigione o sopravvivenza;

se l’intervento sanitario non è stato conforme alle regole dell’arte medica.

Questo orientamento non è una “condanna” della medicina, ma una riaffermazione di equilibrio:
🔹 tutela il paziente quando subisce un danno ingiusto;
🔹 riconosce la complessità dell’attività sanitaria;
🔹 impone un accertamento rigoroso, caso per caso.

Nel contenzioso, la differenza la fa sempre la prova:
la ricostruzione tecnica, il nesso causale, la capacità di distinguere tra ciò che era inevitabile e ciò che, invece, poteva e doveva essere evitato.

È qui che il diritto torna ad essere misura, e non reazione.

Un tema delicato, che richiede rispetto per chi cura e per chi soffre. Ma anche chiarezza, quando si tratta di accertare responsabilità