Si costituì in giudizio la Banca opposta; il Ad.Ve. ottenne di chiamare in causa il fallimento di Costruzioni Veritti Srl, che restò contumace.
Il Tribunale, con sentenza n. 1071/2019, ravvisato il collegamento negoziale tra il mutuo e il contratto di conto corrente acceso da Veritti Costruzioni in bonis nel 1988 e riscontrato l’indebito anatocismo, la mancata valida pattuizione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto, riconobbe un credito in capo alla stessa società correntista di Euro 44.212,84, revocò dunque il decreto ingiuntivo e dichiarò la compensazione tra l’importo ingiunto in decreto di Euro 49.539,11 e la somma di Euro 44.212,84, oltre interessi, e condannò la opposta alle spese di lite del grado e di CTU.
2. SIENA NPL 2018 Srl – quale cessionaria – e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno proposto distinti atti di gravame; si è costituito Ad.Ve. che a sua volta ha proposto appello incidentale.
La Corte d’Appello di Firenze, disposta la riunione delle impugnazioni, con la sentenza n. 2547/2023, ha accolto l’appello principale proposto da Banca Monte Paschi di Siena e condannato il Ad.Ve. al pagamento della somma di Euro 49.539,11, e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal Ad.Ve..
3. Il Ad.Ve. ha proposto ricorso, sorretto da sei motivi; ha resistito con controricorso SIENA NPL 2018 Srl; sebbene intimata, non si è difesa Banca Monte dei Paschi di Siena.
RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo lamenta “ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.” la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. nonché dell’art. 2967 c.c. “.
1.1. Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non necessaria la dimostrazione della titolarità del credito da parte dell’appellante JULIET Spa, quale procuratrice di SIENA NPL 2018 Srl; in particolare, si assume che, “non avendo JULIET Spa prodotto né il contratto di cessione da MPS a SIENA NPL 2018 Srl, né la Gazzetta Ufficiale di pubblicazione dell’avviso di cessione, la sentenza della Corte d’Appello deve essere cassata e dichiarato il difetto di legittimazione sostanziale della SIENA NPL 2018 Srl alla proposizione dell’appello da
parte del proprio procuratore JULIET Spa, per assoluto difetto di documentazione prodotta” (pag. 14 del ricorso).
1.2. Il motivo non è fondato.
Contrariamente a quanto qui sostenuto, il Giudice d’appello ha rilevato che l’appellato, odierno ricorrente, si era limitato a contestare per tutto il corso del giudizio unicamente il difetto di legittimazione ad agire di JULIET Spa, sollevando solo in sede di comparsa conclusionale l’eccezione di carenza di prova della titolarità del credito da parte di SIENA NPL 2018 Srl; e quest’ultima- per il tramite della propria rappresentante – aveva, al contrario, sin dall’atto introduttivo del giudizio d’appello, addotto e giustificato di essere titolare del credito dedotto in giudizio per effetto di cessione da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in forza di contratto di cessione stipulato in data 20 dicembre 2017, di cui all’avviso di cessione pubblicato nella G.U.R.I. del 23.12.2017, Parte Seconda, n. 151.
Soccorre in proposito il principio, già espresso da questa Suprema Corte, che la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva addotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, onde grava sull’attore l’onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass. Sez. 3, 27/6/2018 n. 16904; Cass. Sez. 3, 22/4/2025 n. 10435).
Correttamente, dunque, la Corte d’Appello ha affermato che “nessuna contestazione in merito alla titolarità del credito in capo a Siena NPL è stata mossa dal sig. Ad.Ve. sino alla comparsa conclusionale e che tuttavia, ciò non era stato precedentemente contestato, essendosi limitato l’appellato a evidenziare il difetto
legittimazione attiva (in senso proprio) di Siena”, come risulta dalla lettura dell’atto di opposizione (pag. 6 della sentenza impugnata).
2.1. Il secondo motivo denuncia, “ai sensi dell’art. 360 n. 3) e n. 4) c.p.c.”,”violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c.” per non aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento di Veritti Costruzioni Srl
2.2. Il motivo non è fondato.
In materia di litisconsorzio processuale c.d. necessario, vale l’indirizzo di questa Suprema Corte – che il Collegio condivide e ribadisce – per cui l’interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado per ordine del giudice, ma non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello ad ottenere una pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito, cosicché la cassazione della sentenza d’appello è ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata; in tale fattispecie è stato escluso che potesse essere dedotta per cassazione, quale “error in procedendo”, la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello, essendo intervenuto il fallimento del terzo chiamato in causa, che rendeva la domanda proposta nei suoi confronti comunque improcedibile (Cass. Sez. 1, 7/2/2020 n. 2966), come avvenuto in modo analogo anche nella fattispecie in esame.
3. Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. sull’interpretazione dei contratti, in correlazione agli artt. 1904, 1369 1936, 1944, 1945 e 2967 c.c.”, nonché “ai sensi dell’art. 360 n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per la controversia”.
La Corte d’Appello avrebbe errato nel qualificare il contratto quale autonomo di garanzia, e non fideiussione. Si sostiene, in particolare, che ai fini della distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia non sarebbe sufficiente ravvisare la sola clausola “a prima richiesta” essendo, invece, necessario dedurre la natura del contratto dal complessivo regolamento negoziale.
4. Il quarto motivo, “ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.”, denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1346, 1418, 1421, 1283, 1282, 1284 e dell’art. 1815 e 2697 c.c.” e “omessa valutazione dei fatti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione fra le parti” poiché il Giudice di merito avrebbe dovuto correttamente valutare ritenendoli egualmente nulli e dunque opponibili, sia gli interessi anatocistici ed usurati sia quelli ultralegali e c.m.s. non validamente pattuiti.
5. Il quinto motivo, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5)” denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 2697, 1322, 1362, 1813, 1944, 1945, nonché degli artt. 1418, 1421, 1284 e 1346 c.c., nonché della L. n. 154 del 1992, art. 4, poi trasfuso nell’art. 117 TUB, e dell’art. 111 Cost.”
Si contesta che la Corte d’Appello, pur avendo dichiarato nullo il contratto di finanziamento per mancanza di causa, ritiene che tale vizio esuli dall’exceptio doli, perché non contrario a norme imperative, e come tale non potrebbe essere fatto valere dal garante, in forza di un contratto autonomo di garanzia.
6. I motivi terzo, quarto e quinto, che possono essere congiuntamente esaminati per evidente connessione, sono inammissibili rispetto a ciascuno dei profili invocati.
6.1. In primo luogo, risultano inammissibili le doglianze con cui si denuncia formalmente la violazione di numerose norme di diritto, proponendo invece, nella sostanza, un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provata una diversa qualificazione della fattispecie.
Si tratta dunque di profili di fatto, mirando a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’Appello, la quale, con valutazione insindacabile perché riservata al giudice di merito, ha motivatamente ritenuto che dall’esame della documentazione prodotta emergesse un contratto autonomo di garanzia, essendosi impegnato il garante, odierno ricorrente, “dietro semplice richiesta della Banca e senza eccezioni” e che i vizi dedotti esulassero dall’ambito della exceptio doli (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata). Pertanto, l’odierno ricorrente richiede con le censure proposte una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 6 – 3, 4/7/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/5/2014 n. 11511; Cass. Sez. L, 13/6/2014 n. 13485; Cass. Sez. L, 15/7/2009 n. 16499).
6.2. In secondo luogo, le censure sono inammissibili laddove censurano la nullità della sentenza e l’omesso esame di fatti decisivi.
In via generale, è utile rammentare che le Sezioni Unite hanno dichiarato che la riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” o di “contraddittorietà” della motivazione. Hanno altresì affermato che la nuova formulazione della richiamata norma introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Nella vicenda in esame, debbono escludersi pure vizi, denunciabili ex art.360, primo comma, n.4 c.p.c., riconducibili all’inesistenza (sotto il profilo della mancanza assoluta o della mera apparenza) o all’incoerenza della motivazione (sotto il profilo della sua perplessità, dell’obiettiva incomprensibilità o della sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili), dato che, al contrario, la Corte di merito ha esaustivamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che lo stesso rapporto di fideiussione asseritamente allegato non fosse provato, trattandosi piuttosto di contratto autonomo di garanzia e che, non potendo il garante opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale (contratto di mutuo assistito dalla garanzia autonoma asseritamente contratto dalla società debitrice principale per ripianare l’esposizione di conto corrente), non fosse stata dimostrata la sussistenza degli elementi tali da giustificare exceptio doli.
In proposito, la Corte di merito si è conformata a quanto da questa Corte di legittimità più volte affermato, asserendo che nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale o la c.m.s. (commissione di massimo scoperto), in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa (Cass. Sez. 1, 23/12/2025 n. 33748; Cass. Sez. 1, 25/8/2017 n. 20397).
Come precisato dalla Corte di merito, correttamente, l’odierno ricorrente neppure può opporre la surrogazione, addotta nella specie soltanto in modo generico, poiché la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre quella della fideiussione (nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà) viene tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale (Cass. Sez. 3, 22/11/2019 n. 30509; cfr. in tema di atti interruttivi della prescrizione, più di recente, Cass. Sez. 3, 11/10/2024 n. 26508).
7. Il sesto e ultimo motivo di ricorso, “ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.” denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. con riferimento agli art. 166, 167 e 168 bis comma 5 c.p.c.”.
7.1. Si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe considerato tardivo l’appello incidentale proposto dal ricorrente nel giudizio di cui al n. R.G. 442 del 2020 (JULIET s.p.a) cui è stato riunito quello successivamente proposto dal Monte dei Paschi Spa iscritto al n. R.G. 1127/2020; in proposito, il Giudice d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l’udienza originariamente fissata era stata successivamente differita all’8 febbraio 2022, data rispetto alla quale l’appello doveva considerarsi tempestivamente depositato e quindi ammissibile.
7.2. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati in quanto mostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira surrettiziamente ad ottenere una rivalutazione del merito.
Nello specifico, con il mezzo in esame si ripropone la doglianza formulata già in appello (in particolare, la pretesa erroneità dell’applicazione della disciplina in tema di tardività dell’appello incidentale), non confrontandosi parte ricorrente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha evidenziato, in modo espresso, adeguato e perspicuo che, stante il rinvio dell’udienza all’8 marzo 2022, ciò non comportò la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e dell’appello incidentale. E vale rammentare l’indirizzo nomofilattico, invocato pure dalla sentenza impugnata, per cui il rinvio d’ufficio dell’udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell’appello incidentale, poiché l’art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343 c.p.c., contempla quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale soltanto quella connessa al termine indicato nell’atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l’art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (pag. 15 della sentenza impugnata) (così Cass. Sez. 2, 30/1/2017 n. 2299).
8. Il ricorso, in conclusione, va rigettato.
In virtù del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata a rifondere a parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, così come liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.600, cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2026.
No comment yet, add your voice below!