Quando un paziente subisce un danno alla salute, la realtà clinica raramente è lineare.
Spesso si intrecciano condizioni pregresse, fragilità individuali e – talvolta – errori o omissioni nell’intervento sanitario.

Per anni, in sede giudiziaria, si è assistito a una linea difensiva ricorrente:
sostenere che il paziente fosse già compromesso, e che l’esito negativo sarebbe comunque sopraggiunto.

Una tesi suggestiva, ma non sempre giuridicamente sostenibile.

Con l’ordinanza n. 760 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione interviene con chiarezza, riaffermando un principio di grande rilievo:

👉 la presenza di patologie pregresse non esclude, di per sé, la responsabilità sanitaria.

Ciò che conta, sul piano giuridico, è altro:
verificare se la condotta dei sanitari abbia inciso – anche solo in parte – sul peggioramento delle condizioni del paziente o sulla perdita di concrete possibilità di un esito migliore.

In altri termini, il diritto non si ferma alla condizione iniziale del paziente, ma guarda all’effetto della condotta:

se vi è stato un aggravamento evitabile;

se sono state perse chance di guarigione o sopravvivenza;

se l’intervento sanitario non è stato conforme alle regole dell’arte medica.

Questo orientamento non è una “condanna” della medicina, ma una riaffermazione di equilibrio:
🔹 tutela il paziente quando subisce un danno ingiusto;
🔹 riconosce la complessità dell’attività sanitaria;
🔹 impone un accertamento rigoroso, caso per caso.

Nel contenzioso, la differenza la fa sempre la prova:
la ricostruzione tecnica, il nesso causale, la capacità di distinguere tra ciò che era inevitabile e ciò che, invece, poteva e doveva essere evitato.

È qui che il diritto torna ad essere misura, e non reazione.

Un tema delicato, che richiede rispetto per chi cura e per chi soffre. Ma anche chiarezza, quando si tratta di accertare responsabilità

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